Notifiche via PEC: Tribunale di Mantova crea precedente favorevole – avv. Francesco Minazzi

Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 98 del 03.06.2014, pronunciando su un’opposizione a decreto ingiuntivo, ha creato un nuovo precedente favorevole alle notifiche in proprio via PEC ex lege 53 del 1994. L’opponente eccepiva l’incostituzionalità dell’art. 6 c.2 del DPR 68/2005, secondo cui la notifica si perfeziona per il destinatario con la produzione della Ricevuta di Avvenuta Consegna. Il Giudicante ha, comunque, ritenuto perfettamente valida la notifica, reputando l’opposizione inammissibile.

Tra le altre cose l’opponente riferiva che “la notifica in proprio del legale, seppur ormai consolidata a mezzo posta, non è ancora entrata pienamente in vigore a mezzo internet in quanto solo pochi studi e privati sono già attrezzati per la predisposizione del PCT che entra in vigore a tutti gli effetti a far data dal prossimo 1 giugno” (rectius: 30 giugno, svista dell’avvocato e del giudice probabilmente – NdR). Il Tribunale ha accolto le difese dell’opposto, il quale evidenziava la piena legittimità e correttezza del procedimento di notifica da lui seguito, nonché l’erroneo e confuso riferimento dell’opponente a due procedure affatto diverse, ossia le notifiche via PEC e il processo telematico. Altra nota positiva da evidenziare è la totale condanna del soccombente alle spese di lite: in altre occasioni, i giudici hanno compensato le spese sul presupposto di una presunta “novità” delle questioni legate alle nuove tecnologie, sebbene ormai – a 13 anni di distanza dall’introduzione del processo telematico – non si può più accettare la scarsa preparazione degli studi professionali in merito.

Il Giudice ha, in particolare precisato che:

<L’opposizione è inammissibile in quanto tardiva. Il ricorso ingiuntivo opposto è stato ritualmente notificato in data 17 febbraio 2014 mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 7 aprile 2014 , quindi oltre i 40 gg previsti a pena di decadenza dall’art. 641 c.p.c. Ai sensi degli artt. 1 e ss della legge 53/1994 testo vigente (modificata da ultimo dall’art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994): “L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente…La notificazione con modalita’ telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo’ essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita’ all’originale a norma dell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’ articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 “. Non è contestato che il procuratore dell’ingiungente abbia rispettato in toto le disposizioni normative e , pertanto , non resta che dichiarare inammissibile l’opposizione perché proposta oltre il termine di legge>.

Si rinvia al testo integrale della sentenza per l’intera disamina della motivazione.

In chiusura mi permetto una chiosa. Il legale dell’opponente rileva – giustamente a mio avviso – che il suo assistito è un coltivatore diretto, non avveduto completamente dei nuovi strumenti tecnologici. Per quanto ciò non costituisca un’esimente, va rilevato che – da tempo – contesto la mancanza di adeguati progetti di alfabetizzazione digitale, che consentano ai cittadini di comprendere pienamente le conseguenze di una notifica simile. E’, pertanto, sempre consigliabile inserire nel corpo della PEC una dicitura che segnali la presenza di file firmati digitalmente, l’indicazione di software adatti ad aprirli ovvero utilizzare file firmati con struttura Pades.

Autore: avv. Francesco Minazzi

Data di pubblicazione: 18/7/2014

Riferimento autore: www.francescominazzi.net

ATTENZIONE! LEGGI IL DISCLAIMER

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