Sommario –
1) Deposito con RG errato o effettuato da soggetto non presente nell’anagrafica del fascicolo
2) Deposito con indicazione del “TipoAtto” errata o non specifica
3) Deposito su registro errato
4) Deposito su Uffici Giudiziari soppressi o accorpati
5) Deposito effettuato senza utilizzare un software redattore
Introduzione
La data del 30 giugno 2014 ha sancito l’introduzione dell’obbligo di deposito con modalità telematica nelle procedure di ingiunzione[1] e nei procedimenti civili contenziosi instaurati da quel momento[2].
A partire dal “trentagiugno”, pronunce giurisprudenziali e contributi dottrinari si sono concentrati in massima parte su due categorie di “vizi” degli atti: quelli redatti senza puntuale osservanza delle prescrizioni dettate da norme regolamentari[3], e quelli (in particolare introduttivi[4]) depositati in assenza di decreto autorizzativo della D.G.S.I.A. emanato a norma dell’art. 35 D.M. 44/2011[5].
Vorrei invece soffermarmi su ipotesi riguardanti anomalie conseguenti ad errate indicazioni di dati nella redazione della “busta”, ascrivibili ad errore del mittente, e indipendenti da problemi squisitamente tecnici relativi al dispositivo di firma digitale[6], al “redattore”[7] o ai files allegati[8].
Breve (notoria) premessa: il procedimento di creazione della “busta” informatica contenente l’atto firmato digitalmente e i documenti prevede che il professionista inserisca i dati di corredo e selezioni le opzioni che consentono al software redattore di confezionare il plico nel formato ammesso dalle specifiche ministeriali; ciò garantisce i corretti instradamento ed elaborazione della busta all’interno dei sistemi informatici degli Uffici Giudiziari.
Ripercorrerò, per ciascuna delle ipotesi in esame, le risultanze tecnico-informatiche, e cercherò di delineare le conseguenze sul piano processuale delle singole anomalie.
Non tratterò qui delle conseguenze della presenza, nell’atto del processo in formato .pdf, dei c.d. “elementi attivi”, tema già oggetto di svariati commenti[9].
1) Deposito con RG errato o effettuato da soggetto non presente nell’anagrafica del fascicolo
Coerentemente con le specifiche tecniche ministeriali il software “redattore” richiede, nel caso di deposito di atto in corso di causa, l’inserimento del numero di ruolo del procedimento.
Nell’ipotesi in cui il mittente indichi il numero di ruolo (all’interno dello stesso registro) in maniera non corretta, l’ “esito dei controlli automatici” (la c.d. “terza PEC”) riporta una “descrizione esito” di questo tenore: “Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”.
Il sistema rivela dunque un’anomalia; ma quali conseguenze ha quest’ultima sulla validità del deposito?
Tecnicamente, essa ricade nella categoria “ERROR” indicata nella Circolare 28/10/2014 del Dipartimento Affari di Giustizia, punto 7, che così enuncia: “Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all’anomalia riscontrata.”[10]
Tale indicazione è stata recepita in numerosi “protocolli” sul PCT[11], i quali, pur non essendo fonte normativa, raccolgono le best practices elaborate sul territorio e costituiscono indicazione attendibile della correttezza del percorso argomentativo appena enunciato.
In mancanza di una norma di legge che sanzioni come invalido l’atto recante un’errata indicazione del numero di R.G., pertanto, il cancelliere deve provvedere d’ufficio alla correzione del dato errato: l’operazione, oltretutto, è esplicitamente consentita dagli applicativi di cancelleria (SICID[12] e SIECIC[13]) purché all’interno dei singoli registri[14].
Allo scopo di scongiurare l’errore è opportuno, prima di procedere all’invio telematico, consultare i registri informatici[15] verificando di poter correttamente visualizzare il fascicolo tra quelli “personali”.
L’utente che visualizzi correttamente il fascicolo non correrà il rischio di incappare in un altro genere di anomalia in fase di deposito, descritta nel messaggio PEC di “esito controlli automatici” con la dicitura “il mittente non ha accesso al fascicolo”: essa denota il mancato inserimento dei dati del difensore nel registro informatico di cancelleria, il che tipicamente accade su Uffici nei quali non vengono registrati a sistema tutti i difensori in delega, ma solo quello (o quelli) del luogo[16].
Anche questo genere di anomalia appartiene alla categoria “ERROR”, e l’operatore può (e anzi deve) “forzare” manualmente l’inserimento del deposito nel fascicolo, come previsto dal sistema e suggerito (se non imposto) dalla circolare sopra richiamata.
E’ doveroso peraltro considerare un anomalo (ma purtroppo non infrequente) scenario: l’operatore di cancelleria, riscontrando un’anomalia di tipo WARN o ERROR, non accetta il deposito in sede di controlli manuali, inibendo l’inserimento dell’atto nel fascicolo informatico.
In questi casi, l’operatore di cancelleria, all’atto del “rifiuto”, può aggiungere delle note[17] che rendano maggiormente comprensibile la ragione del rifiuto. La descrizione viene inclusa nella “quarta PEC”, con oggetto (si badi, anche in caso di rifiuto[18]) “ACCETTAZIONE DEPOSITO”, e può riportare una descrizione di questo tipo: “Numero di ruolo non valido: Procedimento non trovato. Deposito su Fascicolo errato. Atti rifiutati il –/–/—-”.
Ma quale effetto ha tale “rifiuto” sull’atto depositato?
La questione è assai delicata, in quanto vi è chi sostiene che detto rifiuto travolgerebbe la “ricevuta di avvenuta consegna” (RdAC) prevista dall’art. 16-bis, comma 7, D.L. 179/2012, la generazione della quale individua il momento cui il deposito telematico “si ha per avvenuto”[19].
Ad avviso di chi scrive, tale impostazione non è condivisibile, in quanto non esiste alcuna norma che autorizzi ad affermare che il “rifiuto”, da parte del cancelliere, dell’atto depositato con modalità telematica, possa invalidare ex tunc il deposito.
Inoltre, una simile azione (il rifiuto dell’atto in presenza della anomalie in parola) contrasta con una disposizione contenuta in una circolare ministeriale da applicarsi su tutto il territorio nazionale.
Sembra particolarmente illuminante, al riguardo, richiamare quanto illustrato dal dott. Sergio Brescia, responsabile dell’Area Civile dell’allora U.R.S.I.A.[20] nel corso di un convegno nel 2001[21].
Nel descrivere la logica del sistema (ai suoi albori, ma con principi validi a tutt’oggi, poiché i flussi descritti sono sostanzialmente identici), il dott. Brescia affermava: “da una parte c’é il sistema informatico civile che viene presidiato verso l’esterno da un gestore centrale che è un “postino” con funzione di dare ricevuta all’avvocato di avvenuto deposito dell’atto. Poi c’é il gestore locale, il “postino” nell’ambito del Tribunale che riceve gli atti e li decripta, li cataloga e li manda alla cancelleria informatica presidiata umanamente. Quest’ultima verifica che il documento sia sostanzialmente corretto e ne autorizza, per quanto riguarda i dati di protocollo, la memorizzazione sul registro e per quanto riguarda i documenti, nel fascicolo informatico. Quindi la Cancelleria manda un messaggio diverso dal depositato, ossia comunica le irregolarità che non inficiano l’atto in sé, non ne danno inesistenza: è un messaggio di verifica del contenuto.”
Insomma: l’azione manuale di rifiuto della busta inviata telematicamente non può determinare alcun effetto sulla regolarità dell’atto, che per legge risulta già depositato[22], ancorché non inserito nel fascicolo (e quindi non visibile al Giudice e alle eventuali altre parti del giudizio).
Il rifiuto in questa sede – va sottolineato – è solo di “inserimento nel fascicolo”, e non dell’atto in sé: ciò potrà, tutt’al più, dar luogo ad un’esigenza di rettifica, ma (si deve sottolineare) fatta salva ogni decadenza nel frattempo eventualmente maturata.
In concreto, peraltro, incombe sul mittente l’onere di provvedere ad un nuovo invio (privo dell’errore che ha generato l’anomalia), che la cancelleria questa volta accetterebbe, e inserirebbe nel fascicolo.
Ove la lavorazione dell’invio corretto avvenga a termine decadenziale ormai decorso, potrebbe essere opportuno formulare istanza di autorizzazione al deposito rettificato, alla quale allegare la RdAC relativa al primo invio, chiedendo al Giudice di dichiarare in ogni caso la validità e tempestività del primo deposito.
Del tutto improprio considerare tale istanza come di “rimessione in termini”, poiché ne mancano i presupposti: se è vero (come mi sembra) che la RdAC del primo invio conserva la sua validità, la parte non è incorsa in alcuna decadenza.
2) Deposito con indicazione del “TipoAtto” errata o non specifica
Si sente domandare spesso quali effetti abbia una errata o imprecisa indicazione del “tipo di atto” all’interno del redattore: può capitare, ad esempio, di inviare erroneamente una memoria “183 n. 1” con il “TipoAtto” previsto per la “183 n. 2”, oppure di dover inviare un atto (e.g. un’istanza di modifica di ordinanza) e, non rinvenendo nei “tipi” di atto la dicitura corrispondente, trovarsi costretti ad utilizzare il c.d. “atto generico” o “non codificato”.
E’ doveroso rimarcare che la ragione tecnica della previsione del “TipoAtto” nelle specifiche tecniche ministeriali è unicamente di dotare la busta inviata di una sorta di “etichetta” utile all’operatore di cancelleria, affinché quest’ultimo possa rendersi conto immediatamente di quale “evento” dovrà scaricare a sistema. L’indicazione, peraltro, non è vincolante e può essere corretta o resa più specifica in sede di lavorazione della busta; e anzi, l’operatore di cancelleria è tenuto a rettificare o integrare detta indicazione, ove necessario.
Va comunque tenuto presente che molti redattori per il PCT contengono un campo “note”[23], visibile nel procedimento di creazione della busta di un atto “generico / non codificato” in corso di causa, che può essere compilato con l’indicazione che meglio si attaglia al tipo di atto da depositare. Tale indicazione è chiaramente visibile all’operatore al momento della lavorazione del deposito[24].
Ad ogni modo, in caso di indicazione generica, l’operatore potrà associare al deposito la dicitura più appropriata; in caso di indicazione errata, trattandosi di un errore materiale relativo a dati accompagnatori rispetto all’atto, è evidente che quest’ultimo potrà essere tutt’al più affetto da irregolarità, di carattere meramente amministrativo e da sanarsi d’ufficio.
Sia pure informalmente, il Ministero è stato molto chiaro al riguardo:“se non c’è l’atto specifico, si usi quello generico”.[25]
Nell’ “era del cartaceo” il principio, del resto, era identico: l’erronea indicazione del tipo di atto nel frontespizio non dava luogo ad alcuna conseguenza pregiudizievole per il depositante (e ciò a norma dell’art. 156, comma 1, c.p.c.).
Nel caso in cui l’operatore di cancelleria “rifiuti” il deposito in questo caso in sede di controlli manuali, appare corretto richiamare le considerazioni svolte al punto precedente (il deposito non può che restare pienamente valido).
3) Deposito su registro errato
Come si sa, l’avvocato è tenuto a indicare anche a quale registro appartiene il procedimento nel quale intende effettuare il deposito telematico dell’atto: ci si riferisce a “contenzioso civile”, “lavoro”, “volontaria giurisdizione”, “esecuzioni mobiliari”, “esecuzioni immobiliari” e “procedure concorsuali”.
Che cosa accade quando, erroneamente, l’avvocato indica correttamente il numero di ruolo dell’atto in corso di causa ma un “registro” al posto di un altro (ad es. “esecuzioni mobiliari” in luogo di “esecuzioni immobiliari”)?
A livello tecnico, si possono dare due casi: fascicolo presente nel registro di destinazione, oppure non presente.
Nel primo caso, il mittente riceve un esito dei controlli automatici con la seguente descrizione: “Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”.
Nel secondo, l’esito riporta la seguente “descrizione esito”: “Numero di ruolo non valido: Procedimento non trovato. Sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”.
Diversamente dai casi esaminati nei paragrafi precedenti, l’anomalia (anche in questo caso appartenente alla categoria “ERROR”) non può essere risolta in autonomia dagli operatori[26].
Ciò perché i sistemi e gli applicativi ministeriali presentano una sorta di “separazione” informatica fra i registri, che preclude la “traslazione” di una busta da un registro ad un altro.
Dunque, come porre rimedio all’errore?
Nel caso in cui il mittente non sia in grado di provvedere ad un nuovo invio prima della scadenza del termine, dovrà a mio avviso formulare istanza di rimessione in termini a norma dell’art. 152, c. 2, c.p.c., allegando la ricevuta di avvenuta di consegna del deposito effettuato e chiedendo di poter depositare nuovamente nel registro corretto.
Il Giudice che correttamente ricostruisca il contesto normativo (e tecnico) non potrà che rimettere in termini il depositante, posto che la limitazione del sistema non è imputabile a quest’ultimo e non può recargli pregiudizio, in virtù del principio della tassatività delle ipotesi di nullità[27] sancito dall’art. 156, c.1, c.p.c..
Anche qui, i protocolli PCT avvalorano la tesi appena esposta: cito nuovamente il Protocollo PCT adottato presso il Tribunale di Torino, nel quale si afferma che “laddove la cancelleria rifiuti – per proprio errore o per errore dell’avvocato nell’indicazione del ruolo di destinazione dell’atto […] – un deposito telematico, l’avvocato verrà immediatamente avvisato per via telefonica al fine di consentirgli un nuovo deposito; in caso di atto in scadenza verrà data informativa anche al magistrato, affinché possa tenersi conto dell’evento ai fini della rimessione in termini.”
In ogni caso, è opportuno ricordare che l’esito dei controlli automatici, in questo caso negativo, viene recapitato di norma pochi minuti dopo l’invio, il che dovrebbe rendere agevole al mittente provvedere ad un nuovo invio emendato dell’anomalia a breve distanza dal primo.
Cionondimeno, quando l’invio viene effettuato presso Uffici Giudiziari di grandi dimensioni (e quindi con imponenti volumi di comunicazioni in entrata ed uscita), è normale che l’esito controlli automatici venga recapitato a parecchie ore di distanza dalla RdAC: anche per questa ragione è consigliabile, in generale, provvedere al deposito dell’atto senza attendere il giorno di scadenza.
Vi è inoltre da considerare il caso di invio nel registro errato (es. “contenzioso civile” in luogo di “lavoro”) in ipotesi di atto introduttivo.
Riproponendo le medesime considerazioni di cui sopra, il depositante dovrà provvedere ad un nuovo deposito nel registro corretto (eventualmente a seguito di rimessione in termini, ove il termine decadenziale risulti decorso)[28].
4) Deposito su Uffici Giudiziari soppressi o accorpati
Descrivere questa ipotesi[29] serve unicamente per ricordare l’esistenza di un documento importante, elaborato dalla D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia e reperibile a questo link.
In tale documento viene distinta la situazione della sezione distaccata soppressa da quella del Tribunale circondariale soppresso.
Nel primo caso, “il deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti procedimenti pendenti (alla data di soppressione della sezione distaccata) deve essere eseguito esclusivamente utilizzando la casella di PEC dell’ufficio accorpante, avendo cura di individuare il procedimento attraverso il numero di ruolo assunto nell’ambito dell’ufficio accorpante”.
Nel secondo caso (in maniera controintuitiva ma tecnicamente spiegabile) “il deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti procedimenti pendenti (alla data di soppressione dell’ufficio giudiziario) deve essere effettuato utilizzando comunque la casella di PEC dell’ufficio soppresso.”
Giova rimarcare il punto in quanto, in questo secondo caso, il deposito telematico effettuato all’indirizzo PEC dell’Ufficio accorpante appare affetto quantomeno da nullità, la cui sanatoria a norma dell’art. 156 c. 3 c.p.c. appare niente affatto scontata, non essendovi la possibilità tecnica di “trasferire” il deposito sul sistema informatico dell’Ufficio competente; ovviamente, in caso di atto soggetto a decadenza, essa si consoliderebbe qualora il mittente non rettificasse l’invio in tempo utile.
5) Deposito effettuato senza utilizzare un software redattore
Immaginiamo, per concludere, un caso “limite”: un deposito effettuato senza il rispetto dei requisiti tecnici minimi dell’invio telematico[30].
Situazione: un avvocato del tutto ignaro dell’ “armamentario tecnico” del PCT allega un semplice file .pdf firmato digitalmente ad un messaggio che invia, dalla propria utenza di PEC, all’indirizzo PEC (corretto) dell’Ufficio di destinazione, in un messaggio con oggetto (ad es.) “Memoria 183 n. 1 causa TIZIO – CAIO”.
Quale il comportamento dei sistemi in questo caso?
Il messaggio PEC così inviato riceverebbe dal gestore di PEC del Ministero la RdAC.
L’esito dei controlli automatici da parte dell’Ufficio di destinazione, invece, non verrebbe recapitato; al suo posto il sistema dell’Ufficio genererebbe un messaggio con oggetto “NOTIFICA ECCEZIONE”, nel cui corpo verrebbe riportato quanto segue: “Il messaggio <[…]> con oggetto “POSTA CERTIFICATA: Memoria 183 n. 1 causa TIZIO – CAIO” indirizzato a ufficiogiudiziario@civile.ptel.giustiziacert.it non è stato elaborato correttamente dal sistema ed è stato scartato. – Dettaglio eccezione – CODICE : E0606 – DESCRIZIONE: Messaggio non riconosciuto”[31]. Inoltre, in allegato a questo messaggio di PEC, il mittente ritroverebbe (nell’allegato denominato “request.eml”) il messaggio inviato, che potrebbe così controllare verificando l’errore.
In punto di diritto sostanziale, non è possibile revocare in dubbio il fatto che l’atto sopra descritto sia giuridicamente valido: è un documento informatico firmato digitalmente[32] inviato a mezzo PEC, che riceve una RdAC[33].
Ma qual’è la sorte del deposito sotto il profilo processuale?
Mi pare lecito affermare che la “busta telematica” di cui sopra è priva dei requisiti minimi stabiliti per la sua corretta elaborazione da parte dei sistemi informatici ministeriali e la successiva corretta visibilità sugli applicativi di cancelleria.
L’errore generato dal sistema documenta tale situazione: l’anomalia rientra nella categoria “FATAL” di cui alla citata circolare 28/10/2014, punto 7, ossia degli errori che “inibiscono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata dell’atto/documento nel fascicolo processuale.”: gli invii telematici affetta da anomalie c.d. “FATAL” vengono mostrati dagli applicativi di cancelleria in un apposito menù, nel quale gli unici dati disponibili sono “ID busta”, “mittente” e “data e ora di invio”; nessun file collegato alla busta risulta visualizzabile né apribile.
In realtà, in un caso del genere, il deposito manca addirittura di quei requisiti tecnici minimi che gli permettano di essere visualizzato tra gli “errori fatali” sull’applicativo: proprio per questa ragione il sistema risponde immediatamente con il messaggio con oggetto “NOTIFICA ECCEZIONE”.
L’atto processuale oggetto di invio, pertanto, è (se non inesistente) quantomeno nullo per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, e non sanabile perché non raggiunge lo scopo, non potendo essere esaminato nel suo contenuto e inserito nel fascicolo; e ciò con ogni conseguente effetto in caso di termine decadenziale ormai decorso.
E’ evidente, in sostanza, come non sia possibile improvvisarsi “depositanti telematici” senza un livello minimo di formazione specifica.
Considerazioni conclusive
Ci si augura che la disamina condotta sia servita a rendere più chiari alcuni meccanismi finora non molto indagati, ma aventi ricadute notevoli sul lavoro del professionista.
E’ peraltro inutile nascondere che alcune caratteristiche del sistema del deposito telematico, così come lo conosciamo oggi, senz’altro alimentano la scarsa fiducia degli avvocati, già abbastanza disorientati dal radicale cambiamento organizzativo che il PCT ha loro imposto: l’utenza professionale si sente sempre più “in balìa” del cancelliere e del giudice (anche loro, spesso, in difficoltà a comprendere le logiche tecniche di fondo).
Da parte di alcuni si ritiene (con argomentato fondamento)[34] che l’accettazione della busta dovrebbe avvenire sempre in modo automatico, e non essere demandata al cancelliere.
A mio avviso, de iure condendo sotto il profilo tecnico, potrebbe essere opportuno riformulare le descrizioni di esito delle ricevute di “esito controlli automatici” in un modo più aderente alla realtà normativa.
Per le anomalie di tipo non bloccante (“WARN” e “ERROR”), si potrebbe immaginare una descrizione del tipo “[messaggio di anomalia]. L’anomalia non invalida il deposito e sarà oggetto di rettifica d’ufficio ai sensi del punto 7 della Circolare DAG 28/10/2014”.
Per le anomalie bloccanti (“FATAL”), si può suggerire una descrizione del genere: “[messaggio di anomalia]. L’anomalia inibisce materialmente l’accettazione. Verificare l’anomalia con il fornitore del redattore PCT utilizzato, ed effettuare nuovamente il deposito”.
Ciò contribuirebbe senz’altro a scongiurare il generarsi di inutili e dannosi “allarmismi” nell’avvocato depositante[35].
ADDENDUM: ho pensato di riassumere le ipotesi sopra descritte nel diagramma di flusso reperibile a questo link e nella tavola sinottica reperibile a questo link
[1] Art. 16-bis comma 4 D.L. 179/2012.
[2] Art. 44 comma 1 D.L. 90/2014.
[3] Es. l’atto principale (il ricorso per d.i.) in formato .pdf “scansionato” e non “nativo”: dichiarato nullo da Trib. Livorno, (est. Pastorelli) sentenza 25/7/2014, pubblicata su http://www.altalex.com/index.php?idnot=68862, dichiarato inammissibile da Trib. Roma (est. Saracino) 9/6/2014 (reperibile ad es. al link http://137.135.208.236/pct/images/Documenti/inammissibile3.pdf): per un condivisibile commento critico a questo orientamento, v. RUDI J., “PCT: il deposito telematico dell’atto giudiziario in formato pdf immagine anziché pdf testuale”, in http://www.studiolegalerudi.it/pct/?p=1529.
[4] E come tali sottratti al regime dell’obbligatorietà ex art. 16-bis D.L. 179/2012.
[5] Per l’orientamento di gran lunga più convincente, per il quale l’atto dovrebbe considerasi irregolare, o al massimo affetto da nullità sanabile ex art. 156 c.3 c.p.c., v. su tutte Trib. Vercelli, ordinanza 4 agosto 2014 (testo e commento di MINAZZI F. e SIGILLO’ F. nell’articolo dal titolo “PCT, deposito telematico esteso a tutti gli atti: l’ordinanza del Tribunale di Vercelli”, su http://www.quotidianogiuridico.it/Civile/pct_deposito_telematico_esteso_a_tutti_gli_atti_l_ordinanza_del_tribunale_di_vercelli_id1163586_art.aspx); per un commento completo alla recente giurisprudenza sul punto v. REALE M., “Deposito telematico di atti diversi da quelli previsti ex lege: muta la giurisprudenza”, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=69205.
[6] Ad es. l’intervenuta scadenza o revoca del certificato di firma digitale.
[7] Ad es. nella cifratura della busta o della creazione degli indici della stessa.
[8] Ad es. un file .pdf informaticamente corrotto e quindi non apribile.
[9] RUDI J., “Atti e documenti PCT: il divieto di elementi attivi”, in http://www.studiolegalerudi.it/pct/?page_id=1142, e ARCELLA R., “”Elementi attivi” vietati nel pdf testuale dell’atto principale”, in http://robertoarcella.tumblr.com/post/81469895988/elementi-attivi-vietati-nel-pdf-testuale; mi permetto di segnalare anche un mio articolo, contenente una prova pratica di deposito di atto contenente elementi attivi, reperibile al link https://www.pergliavvocati.it/blog/2015/02/09/processo-civile-telematico-gli-elementi-attivi-dellatto-principale-formato-pdf-una-prova-pratica-avv-pietro-calorio/).
[10] La circolare è reperibile all’indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8_1&contentId=SDC1076955; un dettaglio delle codifiche di errore è presente nel documento ufficiale scaricabile dal seguente link: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_27&contentId=DOC673.
[11] V. ad esempio il Protocollo PCT adottato presso il Tribunale di Torino: http://www.ordineavvocatitorino.it/node/122176, punto 12, ultimo capoverso: “Qualora […] il difensore abbia effettuato un deposito telematico esattamente individuando il ruolo di destinazione dell’atto ma omettendo – o inserendo in maniera errata – il numero di ruolo del procedimento, la cancelleria integrerà/correggerà d’ufficio il dato mancante/erroneo ed accetterà l’atto.”
[12] “Sistema Informativo Civile Distrettuale”.
[13] “Sistema Informativo Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali”.
[14] Diversamente dall’ipotesi considerata al punto 3.
[15] Attraverso un Punto di Accesso o il Portale dei Servizi Telematici del Ministero (http://pst.giustizia.it/PST/).
[16] Con situazioni a volte decisamente paradossali, nelle quali il procuratore in loco (talora mero domiciliatario), inserito in anagrafica, ha accesso al fascicolo informatico mentre il dominus della causa non vi ha accesso!
[17] Ciò emerge dall’esame degli applicativi di cancelleria: SICID (versione 3.14.05) e SIECIC (versione 3.14.04).
[18] Ad avviso di chi scrive, il Ministero dovrebbe perciò valutare una modifica alle specifiche tecniche circa l’oggetto del messaggio PEC di “esito controlli manuali”, che attualmente può ingannare l’utente che non si avveda della “descrizione esito” contrastante.
[19] RUDI R., “Le ricevute di deposito tramite PCT”, in http://www.studiolegalerudi.it/pct/?page_id=1153, così afferma a proposito della RdAC: “Tale PEC è quella che rileva ai fini della tempestività del deposito, il quale si considera appunto perfezionato in tale momento, seppur con effetto (così anticipato, ma) provvisorio rispetto all’ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi a formazione progressiva”.
[20] “Ufficio del Responsabile dei Servizi Informativi Automatizzati”, trasformatosi, a seguito della riforma della struttura interna del Ministero della Giustizia (attuata con il D. Lgs. n. 300/1999 e con il d.P.R. n. 55/2001), nella D.G.S.I.A. (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati).
[21] Relazione al convegno “Il Processo Civile Telematico. Il Tribunale di Bergamo foro pilota” tenutosi il 23/11/2001 in Bergamo (Sala Alabastro del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII), pubblicata su http://www.diritto.it/articoli/tecnologie/brescia.html.
[22] Oltre che sottolineare nuovamente il disposto del comma 7 art. 16-bis D.L. 179/12, non può dimenticarsi che a norma dell’art. 13 comma 2 del D.M. 44/2011,“la ricevuta di avvenuta consegna attesta […] l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente.”
[23] Il tag “note” è stato aggiunto alle specifiche tecniche ministeriali nel giugno 2014 (<xs:element name=”note” all’interno di http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/file/XSD/Atti/sicid_v2/Parte.xsd). Ringrazio l’amico Ing. Marcello De Geronimo per avermi aiutato a reperirlo.
[24] Nella colonna “Atto” del menu “Pr. Telematico – Gestione Depositi” (cfr. SICID v. 3.14.05 e SIECIC v. 3.14.04).
[25] Così si sono espressi i funzionari della D.G.S.I.A. nelle slide proiettate nel corso di un “incontro informativo con le software house” del 20/2/2014, tenutosi presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione in Roma.
[26] Più coerente con la realtà tecnica, pertanto, sarebbe stato classificarla come anomalia di categoria “FATAL”.
[27] Oltretutto, a rigore, l’inosservanza delle “forme” non è neppure relativa all’atto, ma a dati accessori allo stesso (quelli che confluiscono nel file “datiAtto.xml”).
[28] Su segnalazione dell’amico e Collega Andrea Pontecorvo, riferisco di un caso concreto verificatosi presso il Tribunale di Roma tra l’ottobre e il dicembre 2014. Il mittente depositava ricorso per decreto ingiuntivo in materia di lavoro, erroneamente, nel registro “contenzioso civile”; il Giudice, rilevato quanto sopra, disponeva la rimessione del procedimento al Presidente del Tribunale per la riassegnazione alla sezione Lavoro. A seguito del tentativo da parte del cancelliere di “trasferire” in via informatica il fascicolo alla sezione lavoro, i documenti allegati al ricorso originario risultavano… perduti (per cause tecniche che non è stato possibile accertare). Conseguentemente, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma rigettava, per carenza di prova, il ricorso.
[29] Nata dall’esigenza di gestire il transitorio verso la soppressione definitiva dei Tribunali circondariali interessati dalla revisione della geografia giudiziaria di cui al D. Lgs. 155/2012.
[30] Esplicitati nell’all. 6 alle Specifiche Tecniche (Provv. DGSIA 16/4/2014): http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/specifiche_tecniche_provv_16042014_all_6.pdf.
[31] Si tratta del medesimo “codice errore” restituito dai sistemi quando il messaggio PEC di deposito non si conforma alle specifiche tecniche (ad es. quando l’oggetto del messaggio non è conforme quanto previsto dall’allegato 6 al Provv. DGSIA 16/4/2014 – http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/specifiche_tecniche_provv_16042014_all_6.pdf).
[32] Con valore ex art. 21 comma 2 d.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che richiama l’art. 2702 c.c.
[33] Qualche problema interpretativo pone, in questo caso, il disposto dell’art. 13 comma 2 del D.M. 44/2011, sopra richiamato (nota n. 22. Non sembra peraltro che essa, in quanto contenuta in un atto di rango inferiore alla legge ordinaria, possa derogare alla norma generale in materia di deposito con modalità telematica, che ne prevede l’esecuzione “nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
[34] RUDI R., “Le ricevute di deposito tramite PCT”, in http://www.studiolegalerudi.it/pct/?page_id=1153, già citato, che inevitabilmente sostiene una simile soluzione, visto il presupposto della “non definitività” della RdAC esposto nell’articolo.
[35] Ringrazio l’amico Ing. Marcello De Geronimo per questa proposta di soluzione tecnica.