Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto – Provvedimento 23 febbraio 2015.
Da annullare la cartella esattoriale notificata via PEC qualora la prova dell’avvenuta notificazione sia data unicamente in forma cartacea.
Di interesse ed attualità è la recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto in materia di prova dell’avvenuta notificazione via PEC.
Nel caso oggetto di esame la società Equitalia aveva provveduto alla notificazione, nei confronti della società opponente, di una cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata.
A seguito dell’opposizione della società de qua in ordine alla mancata corretta notificazione della cartella in questione, Equitalia aveva depositato una stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC, confidando che ciò potesse bastare a comprovare l’avvenuta corretta ricezione del messaggio di posta certificata da parte del destinatario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto ha ritenuto che il ricorso dovesse essere accolto stante l’assenza di prova della regolare notifica della cartella esattoriale.
La difesa di Equitalia, infatti, ha depositato in giudizio unicamente copia cartacea di un messaggio mail (che asseritamente avrebbe contenuto la prova dell’avvenuta notificazione via PEC) proveniente da un’addetta all’ufficio ed indirizzato al legale della società e non invece le ricevute di accettazione e di consegna in formato nativo digitale che avrebbero permesso alla Commissione Tributaria di avere piena conoscenza dell’esito della notificazione.
La pronuncia in oggetto, quindi, ha il merito di evidenziare quella che da sempre, almeno per gli studiosi di informatica giuridica, è una summa divisio, ossia, quella fra documento analogico e documento digitale, definiti dall’art. 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale rispettivamente come: “la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” e “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”
Entrambe tali tipologie di documento sono portatrici di elementi propri che, nel momento in cui il formato del documento muta, possono essere parzialmente o totalmente perse.
Pensiamo, tanto per fare un esempio classico, al testamento olografo redatto dal de cuius e di cui sia effettuata una scannerizzazione: tale file, risultante dall’opera di digitalizzazione, non potrà mai essere oggetto di perizia calligrafa da parte di un perito, semplicemente perché il documento scannerizzato non darà indicazioni in ordine alla pressione della penna sul foglio, in ordine alla qualità e conservazione della carta su cui è stato redatto il documento, etc…. Sostanzialmente, quindi, il documento analogico recherà con se informazioni che andranno a perdersi a causa del processo di digitalizzazione (scannerizzazione).
Medesima riflessione può essere proposta per il file digitale che venga stampato, poiché, anche in questo caso, il procedimento di stampa eliminerà tutta una serie di “di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (per dirlo con le parole del CAD) che invece nel documento digitale erano presenti.
Tornando al caso oggetto di analisi, ad esempio, i file della ricevuta di accettazione e di consegna (solitamente salvati nei formati .eml oppure .msg) sarebbero stati documenti informatici idonei a comprovare l’avvenuta ricezione della cartella esattoriale notificata via PEC, mentre lo stesso non può dirsi per le stampe di dette ricevute che, di fatto, non solo non sono in grado di comprovare cosa sia stato effettivamente allegato al messaggio PEC oggetto di analisi (ricordo ai lettori che all’interno della ricevuta di consegna completa di un messaggio PEC è sempre allegato il messaggio originale inviato al destinatario) ma che oltretutto rappresentano – a tutti gli effetti – dei semplici fogli di carta dei quali non è possibile in alcun modo riconoscere l’origine. I documenti in questione, in effetti, ben potrebbero essere stati artatamente creati attraverso programmi di redazione testo oppure di fotoritocco.
In conclusione Equitalia avrebbe dovuto depositare in giudizio la stampa delle ricevute munite di attestazione di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale (come ad esempio è espressamente previsto anche per gli Avvocati che notificano in proprio ex art. 9 comma 1bis L. 53/1994) oppure – molto più semplicemente – depositare i file digitali delle ricevute de quibus.
Autore: avv. Luca Sileni – Centro Studi Processo Telematico
Data di pubblicazione: 5/3/2015
Link prima pubblicazione:
http://processociviletele.blogspot.it/2015/03/prova-della-notificazione-via-pec-nulla.html