La Legge n. 162 del 10 novembre 2014 (pubblicata in G.U. n. 261 Suppl. Ordinario n. 84 del 10 novembre 2014) ha convertito con modifiche il D.L. n. 132/2014.
In sede di conversione, è stato introdotto il nuovo art. 521 bis del codice di procedura civile avente ad oggetto il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che “si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione“.
Il debitore è costituito custode dei beni pignorati; entro 10 giorni dovrà consegnare i veicoli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) [qui, il sito di quello romano].
Da quel momento l’Istituto Vendite Giudiziarie assume la custodia dei veicoli pignorati dandone comunicazione al creditore pignorante a mezzo PEC.
Il comma 5 dell’art. 521 bis c.p.c. prevede che “eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri“.
Il creditore, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall’IVG, deve depositare nella cancelleria del Tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione.
L’art. 164 ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto sempre dalla indicata legge di conversione [le cui previsioni si applicano a tutti i pignoramenti effettuati a far data dall’11.12.2014], stabilisce che “quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.“. E’ previsto inoltre che “la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito“.
Il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) richiede che la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, ai sensi dell’art. 164 ter disp. att. c.p.c., sia redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio (qui il documento del P.R.A.).
Attenzione, quindi, alla iscrizione a ruolo con modalità telematica, modalità esclusiva dal prossimo 31.03.2015 [per un breve cenno sulle nuove modalità di deposito della relativa busta, clicca qui].
Autore: avv. Andrea Pontecorvo
Data di pubblicazione: 23/3/2015
Link della prima pubblicazione:
http://www.iuslaw.it/pignoramento-auto-motoveicoli-rimorchi-gli-adempimenti-del-creditore-nel-caso-di-inefficacia-del-pignoramento-per-mancato-deposito-della-nir/