Tribunale di Ancona, Ordinanza del 28 maggio 2015

Tribunale di Ancona, Ordinanza del 15 maggio 2015 con la quale, pur considerando il reclamo atto endoprocessuale, afferma che non vi è sanzione per il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella del deposito telematico e che il reclamo depositato in via cartacea ha raggiunto il suo scopo in linea con il principio della libertà delle forme.

logo_1424958_web-2Tribunale di Ancona, Ordinanza del 28 maggio 2015

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Fabrizio Testa.

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