Il DPCM 13/11/2014 non si applica al PCT – avv. Juri Rudi

Con riferimento al DPCM 13/11/2014, e alle sue gravi conseguenze nel processo civile (su cui, v. per tutti questo articolo), segnalo qui di seguito alcune considerazioni, che reputo di grande importanza:

L’art. 4 del D.L. n. 193 del 2009 (conv. in L. n. 24 del 2010) ha stabilito che l’applicazione al processo, sia civile che penale, dei principi previsti dal CAD debba avvenire attraverso apposite regole tecniche approvate con decreto del Ministro della Giustizia.

Per la pubblica amministrazione il CAD prevede all’art. 71 che le regole tecniche vengano dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, mentre invece per la materia processuale le medesime regole tecniche, ai sensi del comma 1 del predetto art. 4, vanno emanate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Si tratta, peraltro, di una disposizione che è applicazione del principio posto dall’art. 110 Cost. che attribuisce direttamente al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Non credo, pertanto, che il D.P.C.M. emanato da ultimo a novembre sia direttamente applicabile alla materia processuale, quantomeno non senza di un apposito decreto del Ministro della Giustizia che lo recepisca.

Angelo Piraino, giudice del Tribunale di Termini Imerese

Autore: avv. Juri Rudi

Data di pubblicazione: 3/2/2015

Riferimento autore: www.studiolegalerudi.it

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