Ordinanza del Tribunale di Roma del 9 giugno 2014 che dichiara inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in pdf immagine.
Feb 11
11 Febbraio 2015
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Ultimo aggiornamento: 14/7/2015
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E’ stata pubblicata il 20/08/2015 in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 132/2015 di conversione, con modifiche, del DL 83/2015 in vigore dal 21/08/2015.
Il testo coordinato con le modifiche è disponibile a questo link:
Si segnalano, in particolare, le modifiche relative alla certificazione di conformità delle copie analogiche e informatiche degli atti e provvedimenti (art. 16 undecies e nuovo testo dell’art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994).
Poiché le nuove norme affermano che la certificazione di conformità da inserirsi nella relata di notifica a mezzo PEC dev’essere effettuata secondo “le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della Giustizia” e poiché queste modalità non sono ancora state emanate, a titolo prudenziale si consiglia di non notificare a mezzo PEC copie informatiche o analogiche degli atti ma di utilizzare esclusivamente duplicati informatici. Se non disponibili (es. decreto ingiuntivo esecutivo) è preferibile al momento e fino all’emanazione di queste nuove specifiche tecniche provvedere alla notifica cartacea.
Sempre a titolo prudenziale, in caso di deposito presso l’ufficio giudiziario di copie informatiche di atti (es. titoli nelle procedure esecutive o deposito di atti certificati conformi in appello) sarà opportuno certificarne la conformità esclusivamente all’interno dello stesso documento informatico e non su foglio separato.