LE NOTIFICHE A MEZZO PEC NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Come noto a tutti gli operatori del diritto, è da mesi acceso il dibattito, soprattutto giurisprudenziale, circa la possibilità per gli avvocati di poter validamente notificare atti giudiziari con l’ausilio della posta elettronica certificata ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 53 del 1994.

Solo per citare gli ultimi arresti giurisprudenziali, si passa dalla sanzione di inesistenza giuridica (la modalità di notificazione del ricorso mediante posta elettronica certificata ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 non è utilizzabile nel processo amministrativo, salvo specifica autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., né a sanare l'invalidità di tale notifica può valere la successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della stessa, atteso che si verte in ipotesi di inesistenza della notifica – Cons. Stato, 20 gennaio ’16, n. 189) all’accertamento della piena validità del procedimento di notificazione (Nel giudizio amministrativo trova applicazione immediata la Legge n. 53/1994 secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata – Cons. Stato, 14 gennaio ’16, n. 91).

Come si può notare, nell’arco di meno di una settimana il supremo organo giudiziario della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, ha emesso pronunce diametralmente opposte; altrettanto ondivaga è stata peraltro anche la giurisprudenza dei TAR.

Il contrasto dovrebbe però ora essere definitivamente sopito dall’entrata in vigore delle norme sul processo telematico amministrativo, che finalmente consentono di delineare un quadro normativo coerente. È infatti risaputo che i problemi interpretativi sono stati generati dal disposto dell’art. 16-quater, comma 3-bis d.l. 179/12, il quale ha escluso l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento.

Si è infatti ritenuta ostativa la mancanza di un apposito regolamento, che, analogamente al d.m. 48 del 2013, dettasse le regole tecniche applicabili al processo amministrativo.

Ora però tale vuoto normativo è stato colmato, essendo state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio ’16 il d.p.c.m. contenente le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico.

L’art. 14 del d.p.c.m. si occupa espressamente delle notificazioni per via telematica, sancendo l’applicabilità dell’art. 3 bis legge n. 53 del 1994 anche al processo amministrativo e dettando disposizioni di dettaglio sia per la prova dell’avvenuta notificazione sia per il deposito delle ricevute di posta elettronica certificata. A completare il quadro normativo vi è poi l’art. 14 delle specifiche tecniche (Allegato “A” al dpcm in commento), che detta disposizioni in materia di pubblichi elenchi utilizzabili per la notificazione, di allegazione delle procure alla lite e di deposito in giudizio (per via telematica) dell’atto notificato con modalità cartacea.

A fronte di tale quadro normativo finalmente chiaro permane invero un unico dubbio legato alla data di effettiva entrata in vigore delle norme appena esaminate.

Secondo l’automatismo previsto dall’art. 73, III comma, Cost., infatti, il dpcm 16 febbraio ’16 entrerà in vigore il 5 aprile 2016; tuttavia l’art. 21, comma 1, del regolamento in analisi prevede che “salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico”.

Tralasciando le norme di cui ai commi 2 e 3, che regolamentano più nel dettaglio l’attività di sperimentazione, occorre altresì tener presente che, ai sensi del successivo IV comma, “nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali”.

Un’attenta lettura delle suddette disposizioni lascia dunque pensare che anche le norme relative alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata entreranno in vigore solo dal 1° luglio ’16; e ciò per due ordini di considerazioni:

·        innanzitutto occorre considerare che il comma 1 dell’art. 21 in commento posticipa alla suddetta data l’entrata in vigore dell’intero dpcm;

·        in secondo luogo bisogna tener presente il disposto del successivo IV comma, secondo il quale fino al 1° luglio ’16 il perfezionamento degli adempimenti processuali avverrà con modalità analogica/cartacea e telematica.

Non potendosi applicare nella fattispecie una norma come l’art. 9, comma 1 bis, legge n. 53 del 1994, che consente il deposito analogico dell’atto notificato per via telematica, non sarebbe dunque ipotizzabile neppure il deposito analogico dell’atto notificato a mezzo della posta elettronica certificata.

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene pertanto corretta un’interpretazione secondo cui la data di entrata in vigore anche del corpus normativo teso a regolamentare l’attività di notificazione a mezzo PEC dev’essere fissata al 1° luglio 2016.

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